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Impatriati: prima il pagamento, poi le agevolazioni

di Teresa Barone

28 Febbraio 2023 09:59

Nessuna remissione in bonis per il lavoratore impatriato che non versa l’importo previsto per la proroga del regime speciale.

La proroga del regime speciale per i lavoratori impatriati prevede il versamento di un importo variabile calcolato sui redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente, ma in caso di mancato versamento non è possibile sfruttare l’opzione della remissione in bonis o del ravvedimento operoso.

Lo specifica l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 223/2023, sottolineando come il pagamento dell’importo previsto per il prolungamento di cinque anni dei benefici fiscali per gli impatriati non costituisca un adempimento formale.

Secondo il Fisco, infatti, l’omesso versamento delle somme dovute non è riconducibile a un adempimento formale, a cui fa riferimento la normativa vigente, pertanto lo stesso non può essere regolarizzato mediante con la remissione in bonis, una modalità prevista dalla legge per sanare irregolarità e omissioni di natura esclusivamente formale.

Considerato che nel caso di specie l’istante che ha già usufruito del regime speciale [] non ha effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 giugno 2022, lo stesso non può beneficiare dell’estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio, non potendo ricorrere né all’istituto del ravvedimento operoso [], come ipotizzato dall’istante, all’istituto della remissione in bonis.